I contesti in cui il giudice può richiedere una CTU in ambito psicologico sono:
Le Consulenze Tecniche (CTU o perizie) vengono disposte dal Giudice all’interno di un
procedimento giuridico (civile o penale, sia per adulti che per minorenni) al fine di
permettere l'acquisizione di importanti informazioni che guidino il Giudice stesso nel
prendere le migliori decisioni nel Processo. Le CTU sono molto utili al Giudice in
quanto spesso i temi sui quali egli è chiamato a decidere sono complessi ma soprattutto
attinenti ad aree specifiche, e senza il parere di un esperto del settore la decisione del
Giudice non sarebbe sufficientemente equa e precisa.
Lo Psicologo nel suo ruolo di perito o di Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) è
chiamato a fornire al Giudice valutazioni tecniche-psicologiche rispetto ad una
situazione nella quale sia importante comprendere la personalità delle persone, le
relazioni interpersonali, oppure la qualità di competenze specifiche, come per esempio
le capacità genitoriali di una coppia di coniugi, la qualità dell’attaccamento di un
bambino ai propri genitori o parenti.
Il compito dello Psicologo in veste di CTU è nello specifico quello di acquisire
informazioni sulle condizioni personologiche, sulle risorse personali, familiari, sociali e
ambientali del soggetto o dei soggetti in causa nel processo. A lui viene anche chiesto di
elaborare una possibile progettualità per i soggetti coinvolti nella CTU.
Fasi di una CTU
Al termine del percorso di CTU, il perito convoca i soggetti esaminati (chiamati i “periziandi”) e fornisce loro una “restituzione”, ovvero spiega quali sono i risultati delle sue osservazioni e cosa scriverà al Giudice in risposta al Quesito Peritale.
Infine verrà inviata la relazione e i commenti dei CTP che emanerà un decreto provvisorio o definitivo.
In un procedimento giudiziario (sia civile che penale), ognuna delle parti può avvalersi di un consulente (CTP), nominato dall'avvocato.
L’articolo n° 201 del Codice di Procedura Civile dispone che, con lo stesso provvedimento di nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), il giudice assegna alle parti il termine per la nomina del loro Consulente Tecnico (CTP). Va ricordato che il Consulente Tecnico di Parte può essere nominato soltanto se il Giudice ha nominato un suo Consulente Tecnico d’Ufficio. Se il Giudice decide di non avvalersi di un suo consulente e dunque non nomina un CTU, qualunque delle parti in causa ha comunque la possibilità di produrre in causa perizie stragiudiziali redatte da un consulente tecnico a supporto di una delle parti. La dichiarazione di nomina, viene effettuata dall’avvocato di una parte, indicando il nome e il recapito del CTP prescelto, in modo che il Cancelliere possa fare a sua volta le comunicazioni previste dalla Legge.
Il Consulente Tecnico di Parte non deve necessariamente essere iscritto a particolari albi. Se una delle parti è professionalmente competente in merito alla materia oggetto di consulenza tecnica, può egli stesso svolgere la funzione di consulente tecnico di parte nel proprio interesse.
• Mentre il C.T.U. in sede di nomina deve prestare formale giuramento il CTP al contrario non deve fare alcun giuramento.
• Il CTP assume una funzione di controllo tecnico sull’operato del consulente tecnico d’ufficio, cercando di dare ai fatti l’interpretazione maggiormente conveniente per il proprio cliente che lo ha scelto.
• Il CTP risponde solo al suo cliente del mandato ricevuto.
Diritti del Consulente Tecnico di Parte:
• il CTP può intervenire alle operazioni peritali del CTU;
• il CTP può presentare al CTU osservazioni ed istanze che devono essere tenute presenti sia dal CTU e sia dal Giudice. 2
• il CTP non può ampliare il campo d’indagine del CTU, che resta vincolato ai quesiti formulati dal Giudice.
• il CTP non è obbligato a stendere nessun verbale delle operazioni peritali svolte: tuttavia è opportuno che documenti puntualmente la sua attività nelle singole fasi di indagine istruttoria.
Il CTP in campo penale ha grosso modo gli stessi obblighi del processo civile in particolare il CTP è nominato da una delle parti in causa solo in seguito alla richiesta di Perizia Tecnica da parte del Giudice in cui viene nominato il Perito del Tribunale CTU.
Il CTP ha il ruolo di assistere il proprio cliente con il compito di affiancare il CTU nell'espletamento del suo incarico durante le operazioni peritali, appurandone la correttezza metodologica della Consulenza, eventualmente producendo ulteriore documentazione clinica.
Il Consulente di parte si presta infine a formulare osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il Consulente del Giudice sarà giunto.
La nomina di un CTP (Consulente Tecnico di Parte) è utile per tre ordini di motivi.
- In primo luogo per una funzione di controllo sulle operazioni peritali, nel senso che il CTP verifica che tutto il percorso proceda secondo le più adeguate metodologie (che devono essere seguite in modo scrupoloso dal CTU).
- In secondo luogo per svolgere una funzione più collaborativa il CTU: il CTP infatti essendo un “tecnico” esperto può interagire positivamente con il CTU portando riflessioni nuove e magari alternative, delle quali il CTU potrà tenere conto. A questo proposito è importante dire che il CTP se lo ritiene (e in accordo con il proprio cliente) può anche produrre al termine della perizia delle osservazioni, che verranno inviate alla attenzione del Giudice tramite il CTU. Il Giudice così si troverà ad avere ancora più elementi utili per la sua decisione.
- Infine il CTP interagisce in più momenti con il proprio cliente, sia prima dell’inizio della perizia (con colloqui di conoscenza e con la lettura degli “atti”), che durante la CTU stessa, svolgendo colloqui di riflessione e monitoraggio sull’andamento della perizia. Questa funzione di sostegno è fondamentale per la persona che si vede coinvolta in un procedimento approfondito e certamente complesso dal punto di vista procedurale ma anche emotivo.
Il CTP sarà presente durante tutte le operazioni peritali, avendo anche momenti di confronto con il CTU e gli eventuali altri CTP.
Alla fine delle operazioni peritali, il CTU scriverà la sua relazione, i CTP hanno tempo circa 10/15 giorni per apporre le proprie considerazioni rispetto alle conclusioni del CTU, commenti che poi vengono allegate alla relazione del CTU e quindi lette dal giudice.
Compensi spettanti al CTP: La determinazione del compenso al consulente di parte non viene stabilita dal Giudice come accade per il CTU, se il CTP è appartenente ad un Ordine professionale egli è tenuto a rispettare le tariffe professionali dell’Ordine di appartenenza. Queste potranno essere a vacazione (tariffa oraria), a percentuale sul valore stimato (in caso di perizie di stima per danni, perizie di valutazione economica ecc.).